Come ci siamo arrivati e dove stiamo andando…

Lontano dalle beghe partitiche e dagli steccati ideologici, occorre fare chiarezza su quella che a tutti gli effetti è una riforma cruciale per le sorti del nostro Paese. Proviamo a riassumere quale è il percorso fatto per arrivare sino a questo punto, quali dinamiche ed interpreti sono coinvolti e cosa comporta la riforma portata avanti dal Ddl a firma Calderoli, approvato in questi giorni dal Parlamento.

Partiamo dal principio.

La nostra Costituzione nasce con una forte impostazione centralista e altrimenti non poteva essere. Negli anni ’90 si è avviato un percorso di decentramento amministrativo con la Legge n.142/90. Intervennero sul tema più Governi e nel 1997 la celebre Legge Bassanini, si incaricò di “ridurre i controlli necessari, quindi obbligatori, dello Stato, sui singoli Enti Locali”. Lo Stato italiano iniziò ad essere ridisegnato sull’esigenza di assegnare funzioni dirette al territorio. Il successivo decreto attuativo (112/1998), definì il massimo trasferimento di funzioni amministrative attuabile con legge ordinaria (“federalismo a Costituzione invariata”). Da ricordare, a buona memoria politica, che in questo decennio, fatto salvo il primo Governo Berlusconi, in carica per un anno dal ’94 al ’95, si sono susseguiti, in ordine, i seguenti governi: Amato, Ciampi, Dini, Prodi, D’Alema e ancora Amato.

Fu la legge 265 del ’99 a delineare le “disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali” ed anticipò la nascita del testo unico degli enti locali che avvenne grazie alla 267/2000, che ridisegnava e raccoglieva nel TUEL, l’ordinamento istituzionale e contabile di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, isolane, e unione di comuni.

Fonte: Salute Diritto Fondamentale

E qui arriviamo alla storia più recente.

Con la legge 3 del 2001 si procede alla riforma del Titolo V, parte II della Costituzione modificando l’assetto del governo territoriale.

Con un criterio diametralmente opposto a quello preesistente, gli Enti Locali diventano destinatari delle istanze della collettività, dando piena attuazione ai principi di autonomia, decentramento amministrativo e adeguamento della legislazione statale, già anticipati dallo stesso articolo. Non più lo Stato come referente principale delle istanze dei cittadini, ma gli enti prossimi alla società e dunque maggiormente in grado di soddisfarne efficacemente i bisogni. La riforma del Titolo V intervenne sull’art. 116, ovvero sul cosiddetto regionalismo differenziato, sull’art. 117, ovvero il passaggio di competenze legislative dallo Stato alle Regioni, e con gli articoli 118 e 119 in cui si afferma centralità e autonomia finanziaria degli enti locali.

Con la Legge 42 del 2009 si arriva al cosiddetto federalismo fiscale, con l’istituzione di tributi regionali e locali.

Questi i passaggi normativi che hanno portato ad un decentramento delle funzioni dello Stato verso regioni ed enti locali.

E oggi?

Il Ministro Calderoli, lo stesso che con leggi e riforme non ha mostrato mai un grande feeling, dato che nel 2006 fu lo stesso Calderoli, durante la trasmissione Matrix, ad ammettere candidamente che la sua legge elettorale fosse una porcata (da quel momento i media la ribattezzarono “porcellum”), grazie ad un suo Ddl approvato questi giorni in Parlamento realizza una legge fortemente voluta dal Governatore del Veneto, Luca Zaia e dalla Lega Nord. A dire il vero, tra questi Governatori, anche quello della Lombardia Fontana e quello della Regione Emilia-Romagna Bonaccini che firmarono preaccordi sull’autonomia differenziata. Finanche quelli di Puglia, Michele Emiliano, della Campania, Vincenzo De Luca e Nicola Zingaretti, all’epoca Presidente della Regione Lazio, sostennero, anche emanando precise delibere, la necessità di assumere funzioni legislative in materie di competenza statale.

Ma quindi questa riforma cosa determina? Ecco i punti salienti.

  1. L’autonomia differenziata riconosce a una regione a statuto ordinario l’autonomia legislativa sulle materie di competenza concorrente e in tre casi di materie di competenza esclusiva dello Stato. Le regioni possono anche trattenere il gettito fiscale, che non sarebbe più distribuito su base nazionale a seconda delle necessità collettive. Le materie di legislazione concorrente comprendono i rapporti internazionali e con l’Unione europea, il commercio con l’estero, la tutela e sicurezza del lavoro, l’istruzione, le professioni, la ricerca scientifica e tecnologica, la tutela della salute, l’alimentazione, l’ordinamento sportivo, la protezione civile, il governo del territorio, i porti e gli aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la comunicazione, l’energia, la previdenza complementare e integrativa, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la cultura e l’ambiente, le casse di risparmio e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Al Parlamento resterebbe un ruolo marginale, ovvero quella di approvare o respingere l’intesa Stato-Regione per il passaggio di consegne.
  2. Non sono richieste garanzie particolari. Perciò se su una materia specifica, se la Regione non ha conti in ordine, o addirittura è stata commissariata per infiltrazioni mafiose, potrà comunque avanzare la richiesta.
  3. I LEP (livelli essenziali di prestazione) devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e, secondo Costituzione, devono offrire parità di “diritti sociali e civili”. Al momento non sono stati stabiliti. Proprio la mancanza di questo processo tiene in vita il riferimento alla spesa storica, un meccanismo sulla cui base si fonda il principio che regioni più ricche che hanno finanziariamente più capacità di spesa, potranno vedersi riconosciuti importi cospicui, mentre le regioni storicamente più deboli continueranno su un trend negativo, senza un meccanismo di ridistribuzione progressiva e settoriale per cercare di colmare il gap.
  4. Il residuo fiscale, invece, richiamato nel disegno di legge, indica la possibilità di trattenere flussi finanziari dovuti ad un gettito fiscale maggiore. Procedimento questo che, senza un graduale controllo ed una ridistribuzione di investimenti infrastrutturali e logistici da parte dello Stato, interverrebbero a determinare un’ulteriore frattura tra nord e sud. Soprattutto in virtù di uno spopolamento ed una desertificazione economico-imprenditoriale del meridione che emigra e produce ricchezza e valore aggiunto in regioni del nord, dove gli investimenti statali hanno supportato ambiti industriali e produttivi di valore strategico per l’intero Paese.

Quindi?

Sebbene l’idea di massima sia condivisibile, ovvero un decentramento di funzioni in favore di un contatto più diretto e snello con le comunità locali, in un Paese di dimensioni così ridotte, ma al contempo caratteristiche totalmente differenti, l’assenza di una programmazione centrale su temi così importanti rischia di essere un suicidio in chiave strategica. In primo luogo, la criticità più evidente è quella che vedrebbe le regioni italiane partire da differenti blocchi di partenza. Un fondo di perequazione che garantisca il supporto nel lungo termine, per le regioni che partono svantaggiate (non sempre il problema è legato ad una cattiva amministrazione ma anche a morfologia, demografia, attrattività ed altre caratteristiche di un territorio) deve offrire da subito una compensazione costante, come da subito devono essere chiariti i livelli essenziali di prestazione che non possono certo riferirsi alla spesa storica. Un errore in termini è proprio nel concetto di livelli “essenziali” di prestazioni; i LEP dovrebbero essere “livelli equi di prestazioni”.

Non si tratta di destra o sinistra, si tratta della strada giusta ma imboccata in contromano, portata avanti a colpi di riforme dal centro sinistra, oggi cavalcata dal centro destra, nel quale il secessionismo leghista trova adeguato spazio in un federalismo camuffato da autonomia.

Occorre infine valutare se il regionalismo sia davvero una strada perseguibile. Le cronache giudiziarie restituiscono politiche clientelari da parte di una delle classi politiche più corrotte ed interessate da scandali ed arresti. Basti pensare ai soli Presidenti di Regione Toti, Oliverio, Pittella e Del Turco, Salvatore Cuffaro e Roberto Formigoni, senza scomodare consiglieri, assessori, dirigenti e funzionari. Il regionalismo, che da questa riforma delle autonomie trarrà maggiore slancio, vede un sistema politico più frammentato che federato, le cui classi politiche vengono vissute come corpi intermedi poco lineari e trasparenti, a tal punto che le elezioni regionali registrano il più alto tasso di astensionismo.

Alberto Siculella

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